La Legge 29 dicembre 1993, n. 578, “ norme per l’accertamento e la certificazione di morte”, all’articolo 1 (definizione di morte) stabilisce che: “La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” ed all’articolo 2 (“accertamento di morte”): “La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo..."
Il Decreto 22 agosto 1994, n 582 “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte” all’articolo 4 specifica che i soggetti con cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali devono essere sottoposti, ai fini dell’accertamento “giuridico” della morte che potrà consentire un prelievo di organi per la donazione, ad un’osservazione che negli adulti non è inferiore a sei ore....

In base a quanto sopra riportato si può affermare che ( UNA sola considerazione NON è DEDUCIBILE dal testo)

La morte interviene nel periodo di osservazione

L’arresto irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo costituisce una valida previsione per l'accertamento giuridico di morte dell’organismo

Il cervello rappresenta la localizzazione anatomica dell’essere persona vivente

Al momento dell’inizio del periodo di osservazione la morte è già avvenuta, ma l’osservazione prolungata costituisce un’ulteriore garanzia per il soggetto deceduto

Gli organi extracranici sono accessori al servizio del cervello

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